GIAPPONE

Assicurati con Allianz Global Assistance

I nostri viaggi sono assicurati con Allianz Global Assistance.

 

H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L, in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli.


La polizza è depositata presso la sede di H.I.S. EUROPE ITALY S.R.L
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell'adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio

 

DEFINIZIONI


Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia utilizzato per la comunicazione diretta al consumatore finale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con 'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro,
Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano
come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per
lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

 

GARANZIE
ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1 - Oggetto - L'assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d'iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo Familiare.
1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni.
1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare.
1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell'Assicurato.
1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato.
1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione.
1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.8 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio.
1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore.
1.10 - Furto di documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.
In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell'eventuale baby-sitter, purché assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.
Art. 2 - Limitazione - In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al 10% dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di € 50.
Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1)
3.1- Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo capoverso dell' art. 1), come pure le malattie croniche. E' escluso lo stato di gravidanza.
3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.
3.3 - Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.
3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato. In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

 

Art. 4 - Interruzione Soggiorno
In caso di:
a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce "Rientro Sanitario"
oppure

b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce "Rientro Anticipato"
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità:
• per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato;
• per il caso previsto al punto "b" il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).


Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.


AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

 

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto al Centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro Sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto Interassistance/Disposizioni Comuni. Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1) Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
1.3 - Rientro della Salma - Allianz Global Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 150 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 - Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 200 per i viaggi all'estero e € 50 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 100 per i viaggi all'estero e fino a € 50 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio, saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 100 per i viaggi all'estero e fino a € 50 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene richiesto il rimborso. In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.000 per i viaggi all'estero e € 500 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 100 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di un Familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 800 per i viaggi all'estero e € 250 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 100.
1.14 - Interprete a disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza
di € 500.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.500 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15
giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.500. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima
ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
1.17 - Protezione Documenti - Nel caso in cui siano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni o traveller's chèques dell'Assicurato Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti di Credito competenti, affinché questi possano intraprendere le azioni del caso a tutela dell'Assicurato.
Art. 2 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1)

Allianz Global Assistance non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:
a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva
pericolosa.
e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
f) infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i) interventi o applicazioni di natura estetica;
j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

 

BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento ( da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio), tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 100, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.
L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.
Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 50. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 – Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all'Art.1)
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dall'Assicurato;
d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell'oggetto della prestazione;
f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 1, Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
Art. 3 - Misure restrittive
a) Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI - (validi per tutte le garanzie)
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro:

ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere entro 5 giorni, a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461), allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n 111 del 17.3.95, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del Viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio (biglietti, voucher, visti,
ecc.). In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata entro 5 giorni dal rientro, per iscritto, a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461).

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24

Dati Indispensabili all'Intervento

E' assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) dove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.

Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

BAGAGLIO
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto al Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto. In caso di Danni subìti in altre Circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.

In ogni Caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 461) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Destinazione del Viaggio Italia Europa/Mondo
Annullamento Viaggio Fino al costo totale del viaggio
Spese di Cura € 1.000 € 20.000
Bagaglio
Furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiament
€ 500 € 500


MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all'atto della prenotazione potrà aderire alla polizza effettuando il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:

 

TABELLA PREMI
Costo del Viaggio fino a Lordo Imponibile di cui Imposte
€ 1.000 € 32,00 28,26 € € 3,74
€ 2.000 €64,00 56,53 € €7,47
€ 3.000 € 97,00 € 85,68 € 11,32
€ 4.000 €128,00 € 113,07 € 14,93
€ 5.000 € 160,00 € 141,32 € 18,68
€ 6.000 € 193,00 € 170,48 € 22,52
€ 8.000 € 200,00 € 176,67 € 23,33

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

 

Per eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: www.ilmiosinistro.it

 

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano


- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo. Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 "protezione dati personali").
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'italia I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

 
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